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Il problema del permesso premio ai condannati per fatti gravi pur senza la collaborazione con la giustizia

Gianluca Malavasi

Archivio Penale
© dell'autore 2020
Ricevuto: 11 December 2019 | Accettato: 13 January 2020 | Pubblicato: 15 January 2020


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Riassunto

Il presente lavoro prende in esame la sentenza n. 253/2019 della Corte costituzionale con la quale si èsottratto al meccanismo “ostativo” di cui all’art. 4-bis, co. 1, ord. penit. la disciplina relativa alla concessione del beneficio del permesso premio previsto dall’ 30-ter ord. penit..

È stato deciso che la presunzione di pericolosità – stabilita dall’art. 4-bis, co. 1, ord. penit. per il condannato che non collabora con la giustizia – non risulta di carattere assoluta, poiché tale presunzione può essere superata allorquando il magistrato di sorveglianza individui elementi idonei ad escludere che il detenuto abbia ancora collegamenti con l’associazione criminale o che vi sia il pericolo del ripristino di questi rapporti.

Ne segue che la presunzione di pericolosità del detenuto non collaborante non sia più assoluta ma diventi relativa.

 

This work examines sentence n. 253/2019 of the Constitutional Court with which he escaped the "impediment" mechanism pursuant to art. 4-bis, co. 1, ord. penit. the rules relating to the granting of the premium permit provided for by the 30-ter ord. penit. It was decided that the presumption of danger - established by art. 4-bis, co. 1, ord. penit. for the convict who does not collaborate with justice - it is not of an absolute nature, since this presumption can be overcome when the supervisory magistrate identifies elements suitable to exclude that the detained still has links with the criminal association or that there is the danger of restoring these relationships. It follows that the presumption of danger of the non-collaborating prisoner is no longer absolute but becomes relative.


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