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A proposito di diritti umani. Ci salvi il Giudice Costituzionale dalla disumana inutilità del divieto di cuocere cibi per il detenuto in regime di 41-bis

Nicoletta Mani

Archivio Penale pp. 715-723
DOI 10.12871/97886741019418 | © Pisa University Press 2017
Ricevuto: 13 June 2017 | Accettato: 16 June 2017 | Pubblicato: 18 June 2017


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Riassunto

L’Autrice esamina la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, co. 2-quater, lett f) ord. pen., nella parte in cui impone che siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità per i detenuti in regime differenziato di cuocere cibi. Nello specifico si mette in luce come l’aspetto relativo al regime alimentare dei detenuti sottoposti al trattamento differenziato ex art. 41-bis ord. penit. sia trascurato dell’ordinamento penitenziario, e perciò doveroso un intervento del Giudice Costituzionale.

The author examines the question of the constitutionality of art. 41-bis, co. 2-quarter, lett f) ord. pen., insofar as it requires to be taken all necessary security measures to ensure that it is secured the absolute impossibility for prisoners in differentiated regime to cook foods. Specifically, highlights how the look on the diet of prisoners subjected to differential treatment ex art. 41-bis ord. penit. both overlooked the sort of intervention, and so dutiful penitentiary Constitutional Court.

 


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