Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Benefici penitenziari/Corruzione di minorenne – Corte cost. n. 3 del 2018

La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, co. 1-quater, II per., l. 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale di sorveglianza di Bari, nella parte in cui tale disposizione «non equipara al delitto previsto dall’art. 609-bis c.p., attenuato ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, quello di cui all’art. 609-quinquies c.p., ritenuto dal giudice di sorveglianza, alla luce della pena inflitta dal giudice della cognizione, di minore gravità». La Consulta ha rilevato che la prospettata equiparazione del reato previsto dall’art. 609-bis, co. 3, c.p. (violenza sessuale di minore gravità) a quello previsto dall’art. 609-quinquies c.p. (corruzione di minorenne), quando questo sia ritenuto di minore gravità, è incongrua. Infatti, diversamente dal reato previsto dall’art. 609-bis c.p., quello previsto dall’art. 609-quinquies c.p. si riferisce a un soggetto passivo «minore di anni quattordici». Tenuto conto che la violenza sessuale «nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici» è prevista dall’art. 609-ter, co. 1, n. 1), c.p., il quale, in ragione dell’età, configura una circostanza aggravante, il confronto tra la corruzione di minorenne e la violenza sessuale avrebbe dovuto essere fatto – secondo la Corte – con l’ipotesi di violenza aggravata ai sensi dell’art. 609-ter c.p., anziché con quella dell’art. 609-bis c.p., alla quale, quando è attenuata per la minore gravità, si riferisce l’ultimo periodo dell’art. 4-bis, co. 1-quater, l. n. 354 del 1975. Come ha sottolineato il Giudice delle leggi, nell’ipotesi di violenza aggravata ai sensi dell’art. 609-ter c.p. non è esclusa la necessità dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno. E questa necessità si pone anche quando alla persona è riconosciuta l’attenuante prevista dall’art. 609-bis, co. 3, c.p. (giurisprudenza costante della Corte di cassazione: Cass. pen., Sez. I, 11 novembre 2010, n. 42309; Id., Sez. I, 3 giugno 2010, n. 30497; Id., Sez. I, 13 maggio 2010, n. 20896). Del resto, anche nel caso di atti sessuali con minorenne di minore gravità (art. 609-quater, co. 4, c.p.) – ipotesi che, ancor più di quella dell’art. 609-ter c.p., potrebbe essere messa a confronto con la corruzione di minorenne – non è esclusa dall’art. 4-bis, co. 1-quater, l. n. 354 del 1975 la necessità dell’osservazione scientifica della personalità per almeno un anno. La questione è stata quindi dichiarata manifestamente infondata per la disomogeneità del tertium comparationis, individuato erroneamente dal giudice rimettente nel delitto previsto dall’art. 609-bis c.p., attenuato per la minore gravità del caso. A.C.

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