Corte E.D.U., 1 dicembre 2020, GUÐMUNDUR ANDRI ÁSTRÁÐSSON c. Islanda

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La Grand Chambre della Corte di Giustizia ha revisionato e aggiornato il contenuto e la portata del diritto ad un tribunale costituito per legge di cui all’art. 6, § 1 C.E.D.U. con una decisione corposa, in grado di spiegare effetti diretti sulla vincolatività effettiva del sistema tabellare di distribuzione degli affari all’interno dell’ufficio giudiziario e, inoltre, sulla validità delle prove raccolte e degli atti posti in essere dal giudice.
Dopo aver passato in rassegna i principi generali che regolano la nozione di «tribunale costituito per legge», il provvedimento si sofferma distintamente sui caratteri della “costituzione”, cioè del procedimento di selezione del ceto giudicante e sulle possibili ingerenze di altri poteri in questa fase e, ancora, sulla nozione di “legge”, rispetto all’annoso problema del ruolo che devono avere le regole distributive del carico tra gli assegnatari delle sezioni penali, per ritenere regolare l’investitura e, dunque, rispettata la Convenzione.
Viene messo in luce che quando la C.E.D.U. impone che il tribunale sia «costituito per legge» si riferisce non soltanto alla base legale posta a fondamento dell’esistenza stessa del «tribunale» ma anche al rispetto, nella sua formazione, delle norme particolari che regolano la composizione del collegio.
In questo senso si afferma che l’esigenza che il tribunale sia costituito per legge non può «limitarsi ai casi in cui un organo giudiziario non ha la competenza, rispetto al diritto interno, per svolgere le funzioni di giurisdizione». In tal modo si afferma l’importanza anche convenzionale dei criteri di riparto interni all’ufficio e, segnatamente, che non può essere proposta una netta scissione tra regole di assegnazione della competenza – all’ufficio – e norme di distribuzione delle cause – ai suoi componenti – ai fini dell’applicazione dell’art. 6, § 1. In altri termini, la “legge” in base alla quale si può ricavare la costituzione del tribunale è categoria che include tutta la filiera di regole del diritto interno che, se non rispettate, renderebbero irregolare la partecipazione alla causa del giudicante.
Ancora, la decisione descrive il legame che corre tra le esigenze di indipendenza e imparzialità, da una parte, e la costituzione per legge dall’altra.
Non viene messa in discussione l’autonomia del predicato della legale costituzione del giudice, ma si afferma che c’è un nesso inscindibile tra il tribunale neutrale e quello costituito per legge: ciò perché «un organo giurisdizionale che non soddisfi le esigenze di indipendenza - in particolare rispetto al potere esecutivo - e di imparzialità non possa nemmeno essere qualificato come “tribunale” ai sensi dell'articolo 6 § 1». In questa direzione, dunque, l’indipendenza dei decisori, da valutare anche tenendo conto del modo in cui ciascuno è stato nominato e investito del potere di decidere la controversia, spiega effetti sulla loro legale costituzione, senza che una ipotetica carenza di imparzialità possa restare una questione isolata rispetto alla regolarità dell’insediamento del Collegio.
Questi concetti, inoltre, diventano i presupposti di un vero e proprio procedimento incidentale di controllo, a Strasburgo, della legale costituzione dei decisori, da svolgere secondo uno specifico test di gravità della violazione, per il caso in cui una delle regole di individuazione del magistrato venga violata.
Nello svolgere questa attività di verifica delle eventuali irregolarità nella procedura di nomina, la Corte non attribuisce rilevanza a qualunque violazione formale, ma richiede, alla stregua di un bilanciamento col principio della certezza del diritto, che occorra il superamento di una soglia di gravità per la condanna dello Stato: viceversa, ogni illegittimità che sia in grado di compromettere seriamente lo scopo di tutela dell’art. 6, §1, anche rispetto all’indipendenza dall’esecutivo, dovrà avere un peso determinante nell’accertamento dell’infrazione convenzionale.
Occorre infine tenere in considerazione, ai fini del procedimento incidentale, se i giudici nazionali abbiano svolto un controllo sull’incidenza delle irregolarità dell’investitura e la soluzione eventualmente adottata, prima che l’eccezione giungesse a Strasburgo.