Corte E.D.U., 6 febbraio 2020, Felloni c. Italia, con nota di F. R. Dinacci

Corte edu

Si segnalano tradotti i paragrafi rilevanti:


24. La Corte ribadisce che, anche se i Tribunali non possono essere tenuti a dichiarare i motivi per respingere ogni singolo argomento sollevato da ciascuna parte (Ruiz Torija c. Spagna, 9 dicembre 1994, § 29, serie A n. 303 - A), non sono esenti dall’esaminare e rispondere debitamente alle censure principali da essa sollevate (vedi Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2) [GC], n. 19867/12, § 84, 11 Luglio 2017). Se, inoltre, questi motivi si riferiscono ai "diritti e libertà" garantiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli - come il principio di non retroattività di leggi penali più severe - i Tribunali nazionali sono obbligati a esaminarli con rigore e particolare cura (Wagner e JMWL contro Lussemburgo, n. 76240/01, § 96, 28 giugno 2007, e Magnin contro Francia (dec.), n. 26219/08, 10 maggio 2012).

25. La Corte ha anche già avuto occasione di sottolineare che lo scopo della motivazione è in particolare quello di dimostrare alle parti di essere state ascoltate e, quindi, di contribuire a una migliore accettazione della decisione (si veda, mutatis mutandis, Taxquet contro Belgio [GC], n. 926/05, CEDU 2010, 16 novembre 2010, § 91).

26. Inoltre, respingendo un ricorso, la Corte d’appello può, in linea di principio, limitarsi ad approvare gli argomenti della decisione già adottata (García Ruiz contro Spagna [GC], n. 30544/96, § 26, CEDU 1999 -I). Tuttavia, il concetto di un processo equo richiede che un Tribunale che abbia motivato solo brevemente le ragioni della sua decisione, sia incorporando i motivi forniti da un Tribunale inferiore o meno, abbia realmente esaminato le questioni essenziali che gli sono state sottoposte (Helle v. Finlandia, 19 dicembre 1997, § 60, Rapporti di sentenze e decisioni 1997 - VIII, e Boldea contro Romania, n. 19997/02, § 30, 15 febbraio 2007).

27. Nel caso di specie, si deve rilevare che la Corte di cassazione non ha risposto in alcun modo al motivo di cassazione del richiedente basato sull’asserita applicazione retroattiva della legge n. 125 del 2008 al suo caso e al rifiuto dei giudici del background per fargli beneficiare di circostanze attenuanti.

28. La Corte ha osservato che l’Alta Corte si era limitata a dichiarare irricevibili tutti i motivi dedotti dalla ricorrente per il fatto che erano destinati a mettere in discussione la versione dei fatti adottati dai giudici del processo. Tuttavia, la Corte non è stata persuasa che la questione sollevata dal richiedente nel suo motivo di cassazione n. 6 (vedere paragrafo 11 sopra) riguardasse una questione di fatto al di fuori della giurisdizione della Corte Suprema. Inoltre, rileva che la decisione della Corte di cassazione non contiene alcuna menzione del verdetto inflitto al richiedente o, in particolare, della legge applicabile in materia di circostanze attenuanti, che avrebbe permesso di rispondere, anche se solo indirettamente, ai reclami del denunciante sulla gravità della sanzione.

29. Infine, poiché la questione controversa è stata sollevata per la prima volta dinanzi all’Alta Corte, non si può ritenere che, nella fattispecie, quest’ultima abbia incorporato i motivi forniti dal Tribunale inferiore per fondare la sua decisione in modo compatibile con i requisiti dell’articolo 6, § 1 della Convenzione (vedi, a contrario, Helle, citata sopra, § 56, e Dobrescu c. Romania (dec.), n. 10520/09, § 51, 31 agosto 2010).

30. Il Tribunale ritiene che la questione dell’applicazione asseritamente retroattiva della normativa relativa alle circostanze attenuanti sia stata uno dei motivi principali sollevati dalla ricorrente, pertanto ha richiesto una risposta specifica ed esplicita.

31. In conclusione, il Tribunale ritiene che il richiedente non abbia beneficiato di una procedura che abbia garantito un esame efficace dei rispettivi argomenti né di una risposta che gli abbia consentito di comprendere i motivi del rigetto. Ne consegue che la Corte di Cassazione è venuta meno al suo obbligo di indicare i motivi delle sue decisioni derivanti dall'articolo 6 § 1 della Convenzione. Di conseguenza, c'è stata una violazione di questa disposizione.