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Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 184 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (GU 29.11.2021)

Il decreto legislativo è volto ad attuare nel nostro ordinamento la direttiva 2019/713/UE, come previsto dall'art. 1 e dall'allegato A, numero 10, della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021).
La direttiva (UE) 2019/713, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla
lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la
decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, si propone di predisporre un quadro normativo efficace per combattere la frode e la contraffazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, con la finalità di prevenire i reati ma anche di prestare assistenza e sostegno alle vittime.
Il decreto legislativo, fra le altre, modifica il codice penale, intervenendo sulle fattispecie penali di cui agli articoli 493-ter e 640-ter e inserendo il nuovo art. 493-quater. In particolare, il nuovo art. 493-quater c.p. punisce con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro chiunque, al fine di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per tale finalità, o adattati a tale scopo. In caso di condanna o patteggiamento della pena è sempre disposta la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici.