Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Disastro ambientale - Cass., Sez. III, 3 luglio 2018 (ud. 18 giugno 2018), N. R.

Corte di cassazione

Il reato di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater del codice penale ha, quale oggetto di tutela, l’integrità dell’ambiente e in ciò si distingue dal disastro innominato di cui all’articolo 434 del codice penale, menzionato nella clausola di riserva (“fuori dai casi previsti dall’articolo 434”), posto a tutela dell’incolumità pubblica, peraltro come norma di chiusura rispetto alle altre figure tipiche di reati contro l’incolumità pubblica disciplinate dagli articoli che lo precedono. Inoltre, quale ulteriore differenza, vi è il fatto che nei reati contro l’incolumità pubblica si fa esclusivo riferimento a eventi tali da porre in pericolo la vita e l’integrità fisica delle persone e il danno alle cose viene preso in considerazione solo nel caso in cui sia tale da produrre quelle conseguenze, mentre il disastro ambientale può verificarsi anche senza danno o pericolo per le persone, evenienza che tutt’al più viene presa in considerazione quale estensione degli effetti dell’ecosistema.