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D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122- Revisione della disciplina del casellario giudiziale (GU 26.10.2018)

Il decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione della delega contenuta nel comma 18 dell'articolo 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d.Legge Orlando), si compone di 8 articoli.
L'articolo 1 modifica l'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del d.P.R. n. 313 del 2002 inserendo fra i provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale anche le sentenze che, ai sensi dell'articolo 464-septies c.p.p., dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.
L'articolo 2 apporta modifiche agli articoli 5 e 8 del d.P.R. n. 313 del 2002 in materia di
eliminazione delle iscrizioni dal casellario giudiziale. Fra le altre viene sostituito il limite finale di conservazione delle iscrizioni, individuato nel compimento, da parte della persona intestataria delle stesse, dell'ottantesimo anno di età con quello del decorso di cento anni dalla nascita del
medesimo è inoltre prevista l'eliminazione dell'iscrizione anche dei provvedimenti giudiziari revocati a
seguito di rescissione del giudicato e delle condanne revocate ai sensi dell'art.669 c.p.p.
L'articolo 3 novella, in primo luogo, l'articolo 15 del d.P.R. n. 313 al fine di raccordarlo con le previsioni di cui all'articolo 16 (il quale prevede che l'ufficio di cancelleria del giudice dell'esecuzione deve comunicare all'ufficio iscrizione l'avvenuta esecuzione della pena pecuniaria e di ogni altra pena ai fini della eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo dall'esecuzione della
pena).
L'articolo 4 reca modifiche alla disciplina relativa ai certificati del casellario giudiziale, al fine di una semplificazione e di una riduzione degli adempimenti amministrativi.
L'articolo 5 modifica l'articolo 47 del d.P.R. n. 313 che reca disposizioni transitorie per l'eliminazione delle iscrizioni a causa di decesso effettuata dall'ufficio locale.
L'articolo 6 interviene sull'articolo 51 del d.P.R. (recante disposizioni finali) al fine di integrare il richiamo ai certificati del casellario giudiziale, presente leggi o regolamenti, con quello al certificato del casellario europeo.
Gli articoli 7 e 8 disciplinano rispettivamente l'entrata in vigore e la copertura finanziaria.