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Fisiologia e patologia del lobbying: alcune riflessioni in chiave penalistica

Giuseppe Alesci

Archivio Penale
© dell'autore 2024
Ricevuto: 20 February 2024 | Accettato: 10 April 2024 | Pubblicato: 11 April 2024


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Riassunto

​Partendo dall’anomalia tutta (o quasi) italiana di una regolamentazione del lobbying definita «strisciante ad andamento schizofrenico», l’autore esplora le ragioni della deriva del fenomeno, diffusamente percepito come sinonimo di corruzione, anziché un indice di democrazia. In questo scenario, si inserisce il legislatore, che, attraverso costanti modifiche della fattispecie di cui all’art. 346 bis c.p., mostra velatamente la propria diffidenza verso l’attività di mediazione con il decisore pubblico. Il traffico di influenze illecite, anche in ragione della sua criptica portata punitiva, è così nel tempo divenuto il manifesto della deriva patologica del lobbismo, ma anche un ripiego all’assenza di una disciplina amministrativa del fenomeno. Questa grave mancanza, tuttavia, pregiudica l’operatività della fattispecie, che, anche nella nuova prospettiva proposta dalla riforma c.d. “Nordio”, si rivela inadeguata (se non inappropriata) rispetto al suo fine.

Starting from all (or almost) Italian anomaly of a regulation of lobbying defined as 'creeping with a schizophrenic trend', the Author explores the reasons for the drift of the phenomenon, widely perceived as a synonym of corruption, rather than an index of democracy. Into this scenario, comes the legislator, who, through constant amendments to the case in Article 346 bis of the penal code, veiledly shows its distrust of the activity of mediating with the public decision maker. Thus, trafficking in unlawful influence, partly because of its cryptic punitive scope, has over time become the poster child for the pathological drift of lobbying, but also a fallback to the absence of administrative regulation of the phenomenon. This serious shortcoming, however, undermines the operativeness of the case, which, even in the new perspective proposed by the so called 'Nordio' reform, proves to be inadequate (if not inappropriate) with respect to its purpose.


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