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Il doppio binario sanzionatorio in materia tributaria e le garanzie europee (fra ne bis in idem processuale e ne bis in idem sostanziale)

Manfredi Bontempelli

Archivio Penale pp. 115-132
DOI 10.12871/97888674154418 | © Pisa University Press 2016
Pubblicato: 20 April 2015


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Riassunto

Annotando un’ordinanza della V Sezione del Tribunale di Torino che ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE al fine di verificare la conformità della norma all’art. 10-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 con il principio del ne bis in idem, come enucleato dalla giurisprudenza sovranazionale, l’Autore affronta la problematica del c.d. doppio binario sanzionatorio previsto dall’ordinamento nazionale, mettendone in luce gli aspetti più problematici relativi alla legittimità della disciplina interna rispetto al sistema sovranazionale. Soffermandosi sui profili attinenti al rapporto tra ne bis in idem processuale e sostanziale e richiamando l’interpretazione fornita dalla Suprema Corte, l’Autore conclude nel senso che la salvaguardia del principio del ne bis in idem processuale in senso conforme alla giurisprudenza Grande Stevens, passa attraverso l’applicazione del ne bis in idem sostanziale.


Sommario

1. Il doppio binario sanzionatorio in materia tributaria alla luce del sistema UE e del diritto CEDU. - 2. Il doppio binario sanzionatorio fra divieto del secondo giudizio e divieto della seconda condanna. - 3. L’applicazione cumulativa delle sanzioni penali e amministrarive da parte della prevalente giurisprudenza interna. Profili di attrito con il ne bis in idem sancito dall’art. 4 Prot. n. 7 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo. - 4. La salvaguardia del ne bis in idem sostanziale attraverso l’applicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 74 del 2000 in modo conforme alla giurisprudenza Grande Stevens. - 5. Funzione e limiti operativi del divieto del secondo giudizio sancito dall’ordinamento interno. Profili problematici dell’attuazione dell’art. 4 Prot. n. 7 CEDU attraverso l’interpretazione conforme dell’art. 649 c.p.p. - 6. La salvaguardia del ne bis in idem processuale attraverso l’applicazione del ne bis in idem sostanziale.

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