Pubblicato in: Giurisprudenza Costituzionale

Impugnazioni – Corte cost., n. 259 del 2016

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La Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 548, co. 3, e 585, co. 2, lett. d), c.p.p., come modificati rispettivamente dagli artt. 10, co. 5, e 11, co. 1, l. 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, Cost., dal Tribunale ordinario di Prato, nella parte in cui tali disposizioni prevedono che l’avviso di deposito con l’estratto della sentenza è in ogni caso comunicato al Procuratore generale presso la Corte di appello e che, per questi, i termini per proporre impugnazione decorrono dal giorno in cui è stata eseguita la comunicazione.


Secondo il giudice a quo, il dubbio di legittimità costituzionale delle norme censurate deriverebbe dalla omessa previsioneper l’imputato dichiarato assente e a differenza di quanto previsto in passato per il contumace – della notifica dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza, a fronte della comunicazione di tali atti contemplata, ora, solo in favore del Procuratore generale presso la Corte di appello.


La Consulta ha ritenuto le questioni, così sollevate, manifestamente inammissibili. In primo luogo, per difetto di rilevanza, in quanto il tribunale rimettente, quale giudice di primo grado, non avrebbe dovuto fare applicazione delle norme censurate, che rientrano invece nel sistema delle impugnazioni. In secondo luogo, le questioni di legittimità costituzionale sollevate appaiono – secondo il Giudice delle leggi – meramente eventuali e irrilevanti in quanto premature, poiché condizionate alla mancata comparizione in udienza, pur sempre ancora possibile, dell’imputato dichiarato assente.


                                                                                              A.C.