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L’abrogazione del millantato credito e la riformulazione del traffico di influenze illecite: barlumi di ragionevolezza nel buio della riforma

Nicola Maria Maiello

Archivio Penale
© dell'autore 2019
Ricevuto: 30 January 2019 | Accettato: 12 February 2019 | Pubblicato: 13 February 2019


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Riassunto

Tra le molteplici novità introdotte dalla Legge 3 gennaio 2019, n. 3, cd. Spazzacorrotti, di particolare rilievo risulta essere l’abrogazione del delitto di millantato credito, accompagnata da una riformulazione della limitrofa figura del traffico di influenze illecite, che apre le porte della propria area di tipicità anche alle relazioni vantate o asserite.

Il presente lavoro si propone di analizzare tale novità legislativa, mettendone in luce la ratio e i profili di ragionevolezza, che dovrebbero indurre a salutare con favore questo aspetto della novella: non solo l’estensione a nuove condotte tipiche, ma anche alla nozione di “altra utilità” e i problemi di diritto intertemporale relativi all’accorpamento delle due fattispecie.

 

Among the numerous innovations introduced by Law No. 3 of 3 January 2019, the so-called “Spazzacorrotti”, the repeal of the crime of influence peddling (millantato credito), along with the recasting of the similar crime of illicit influences trafficking (traffico di influenze illecite), is particularly noteworthy, as it paves the way for the inclusion of fictional relationships within its scope.

The aim of the present work is to analyse such legislative novelty, shedding light on its rationale and reasonableness, which should lead to welcoming this innovation: not only the inclusion of new criminal conducts, but also the notion of “altra utilità” and the problems related to the unification of said crimes in terms of succession of criminal laws.


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