articolo pubblicato | articolo in abbonamento
Sottoposto a Peer review

L’art. 590-sexies c.p., la colpa per imperizia del medico e la camicia di Nesso dell’art. 2236 c.c.

Antonella Massaro

Archivio Penale
© dell'autore 2017
Ricevuto: 29 August 2017 | Accettato: 13 September 2017 | Pubblicato: 18 September 2017


L'intero articolo è disponibile per gli abbonati


Sommario

L’art. 2236 c.c. rappresenta ormai da decenni un costante punto di riferimento delle ricostruzioni relative alla colpa penale di chi esercita una professione sanitaria. Tanto la c.d. legge Balduzzi quanto la c.d. legge Gelli-Bianco hanno tentato di stabilizzare due dei pilastri attorno ai quali ruotano la lettera e l’interpretazione dell’art. 2236 c.c.: la colpa grave e la colpa per imperizia. Le categorie di derivazione civilistica, tuttavia, sembrano costituire un fattore di dannoso immobilismo, sminuendo le potenzialità insite nella sistematica della colpa penale che, da sole, potrebbero valere a “superare” alcuni degli orientamenti giurisprudenziali più criticati.

Un’indagine relativa alle origini civilistiche dell’imperizia come unica limitazione della colpa medica evidenzia come gli schemi in questione non siano del tutto riferibili anche al sistema della responsabilità penale, all’interno del quale la tendenza costante è stata quella di svalutare la distinzione tra le “forme” di colpa ricavabili dall’art. 43 c.p. L’esplicita menzione della colpa per imperizia nel nuovo art. 590-sexies c.p. obbliga però l’interprete a un più accurato sforzo definitorio e classificatorio, al fine di verificare se la nuova disposizione sia in grado di ritagliarsi un autonomo spazio applicativo o se sia destinata a soffocare, avvolta dall’autentica camicia di Nesso in cui si è trasformato l’art. 2236 c.c.


The Article 2236 of the Italian civil code represents for decades now a constant point of reference for the reconstructions of medical liability in criminal law. Both so-called “legge Balduzzi” and so-called “legge Gelli-Bianco” attempted to transpose legislatively two elements about structure and interpretation of the article 2236 of the Italian civil code: gross negligence and inexperience. The concepts of civil law derivation, however, could cause a dangerous immobility, undermining the potentialities of criminal negligence that by themselves could overcame more criticized court decisions concerning medical malpractice.

A study about the civil origins of inexperience, qualified as only limitation of medical malpractice, demonstrates that these schemes don’t work also in criminal law, where there is a tendency to devalue the distinction between forms of negligence provided for by the Article 43 of the Italian criminal code. The explicit mention of inexperience in the new Article 590-sexies of the Italian criminal code, however, requires more accurate definitions, in order to verify if the new Article can have an autonomous application field or if it is designated to suffocate in the Nessus’ Shirt of the Article 2236 of the Italian civil code.


Percorso di valutazione

Peer reviewed. Certificazione della qualità


L'intero articolo è disponibile per gli abbonati