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Le condizioni di ammissibilità delle impugnazioni introdotte dalla riforma “Cartabia”

Giuseppe Della Monica

Archivio Penale
© dell'autore 2024
Ricevuto: 26 April 2024 | Accettato: 02 May 2024 | Pubblicato: 07 May 2024


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Riassunto

Una recente pronuncia di merito ha offerto lo spunto per una riflessione sulle nuove condizioni di ammissibilità delle impugnazioni previste dai commi 1-ter e 1-quater dell’art. 581 c.p.p. Fino alla riforma attuata con la legge “Cartabia”, la selezione dei controlli immeritevoli di un approfondimento nel merito avveniva sulla base di regole volte a stigmatizzare le impugnazioni illegittime, tardive, pretestuose o inutili. A tali categorie il legislatore ne ha aggiunta un’altra, quella, cioè, delle impugnazioni “non collaborative”, che vanno dichiarate inammissibili perché la difesa dell’imputato non ha adempiuto gli obblighi imposti per agevolare e accelerare lo svolgimento del giudizio sollecitato con la proposizione del mezzo di gravame. Il fine perseguito con le nuove condizioni di ammissibilità – vale a dire la semplificazione dell’attività giurisdizionale e, nel contempo, la garanzia di una corretta gestione del processo in absentia – è indiscutibilmente legittimo, sicché non può ipotizzarsi, sotto questo profilo, una indebita compressione del right of access to a court. Qualche dubbio si profila, invece, in relazione all’ulteriore parametro di legalità convenzionale indicato dalla Corte europea, ovvero il canone di « proporzionalità », poiché il legislatore sembra essersi spinto oltre il perimetro della patologia – stricto sensu – dell’atto di impugnazione, collegando l’inammissibilità anche a vizi formali che non sempre appaiono meritevoli di una sanzione tanto severa come la negazione del diritto di accesso al successivo grado di giudizio.


The conditions for admissibility of appeals introduced by the “Cartabia” reform


A recent ruling has offered the inspiration for a reflection on the new conditions of admissibility of the appeals provided for by paragraphs 1-ter and 1-quater of the art. 581 c.p.p. Until the reform implemented with the “Cartabia” law, the selection of controls unworthy of in-depth analysis on the merits took place on the basis of rules aimed at stigmatizing illegitimate, late, specious or useless appeals. To these categories the legislator has added another, that of “non collaborative” appeals, which must be declared inadmissible because the defendant has not fulfilled the obligations imposed to facilitate and speed up the proceedings requested with the proposition of the appeal. The aim pursued with the new conditions of admissibility – that is to say the simplification of judicial activity and, at the same time, the guarantee of correct management of the trial in absentia – is indisputably legitimate, so that, from this point of view, an undue compression of the right of access to a court. Some doubts arise, however, in relation to the further parameter of conventional legality indicated by the European Court, i.e. the canon of « proportionality », since the legislator seems to have gone beyond the perimeter of the pathology – stricto sensu – of the act of appeal, linking inadmissibility also to formal defects which do not always appear worthy of such a severe sanction as the denial of the right of access to the next level of judgement.

 


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