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Le misure di prevenzione dopo la Corte EDU De Tommaso

Francesco Pio Lasalvia

Archivio Penale
© dell'autore 2017
Ricevuto: 09 May 2017 | Accettato: 10 May 2017 | Pubblicato: 25 May 2017


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Riassunto

Partendo da sguardo complessivo sulla posizione assunta dalla giurisprudenza nazionale sulla decisione della Corte EDU De Tommaso, il contributo intende soffermarsi precipuamente sul concetto di “diritto consolidato”, elaborato dalla Corte costituzionale, sul quale divergono le valutazioni dei Tribunali di Milano, Palermo, Parma, Udine e dalla Corte di Appello di Napoli. La "De Tommaso" deve oppure non deve considerarsi tale e, pertanto, deve o meno vincolare il giudice nazionale al suo contenuto? Nondimeno, la decisione europea ha apportato qualche effetto sull’ordinamento italiano, anche soltanto in termini di discussione e approfondimento della materia delle misure di prevenzione, oggi ormai convintamente basate su elementi fattuali, concreti, dotati di rilevanza penale, meglio se sottoposti ad un vaglio giurisdizionale, con esclusione di sospetti e congetture. Tuttavia, se da un lato, il risultato è di segno positivo per il rispetto delle garanzie costituzionali, dall’altro è dubbio come ciò possa realizzarsi senza che le medesime misure si sovrappongano con altre di tipologia affine.

 

Starting from an overview of the position which the national jurisprudence adopted on EDU Court decision De Tommaso, this contribution intends to underline principally on the concept of "diritto consolidato", elaborated by the Costitutional Court, on which diverge Courts of Milan, Palermo, Parma, Udine and the Court of Appeal of Naples. The "De Tommaso" sentence should or not consider itself like that and, hence, should or not should bind the national judge on its content? Nevertheless, the European decision produced some effects on the Italian system, nowadays strongly based on factual elements, concrete, which have a criminal relevance, better if submitted to a judge scrutiny, with the exclusion of suspects and theories. However, if from one side the result is positive for the respect of constitutional guarantees, from the other side there is a doubt about how this can be realized without the superimposition of these measures with others of a similar kind.


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