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Legge 24 novembre 2023, n. 168 - Contrasto alla violenza sulle donne e domestica

La legge in titolo, recante disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, consta di 19 articoli.

Nel merito l'articolo 1 estende l'ambito di applicazione non solo della disciplina dell'ammonimento del questore sia d'ufficio che su richiesta della persona offesa, ma anche degli obblighi informativi alle vittime di violenza da parte delle forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice antimafia e delle misure di prevenzione, da un lato, estendendo l'applicabilità da parte della autorità giudiziaria delle misure di prevenzione personali - attualmente applicabili ai soggetti indiziati dei delitti di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi - anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e, dall'altro, intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale.

L'articolo 3 assicura priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche relativi ai reati di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; di costrizione o induzione al matrimonio; di lesioni personali aggravate; di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; di interruzione di gravidanza non consensuale; di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e di stato di incapacità procurato mediante violenza, laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale, e quindi il colpevole ha agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto.

L'articolo 4 prevede che, con riguardo ai processi relativi ai delitti di violenza di genere e domestica, debba essere assicurata priorità anche alla richiesta di misura cautelare personale e alla decisione sulla stessa.

L'articolo 5 introduce misure volte a favorire la specializzazione degli uffici requirenti in materia di violenza di genere e domestica, prevedendo che nel casodi delega, l'individuazione del sostituto procuratore debba avvenire specificamente sempre per la cura degli affari in materia di violenza di genere e domestica

L'articolo 6 prevede la predisposizione, da parte dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità, di apposite linee guida nazionali al fine di orientare un'adeguata ed omogenea formazione degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza. Prevede, altresì, che nelle linee programmatiche che il Ministro della giustizia annualmente propone alla Scuola superiore della magistratura siano inserite specifiche iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica.

L'articolo 7 interviene sul procedimento di applicazione delle misure cautelari nei procedimenti relativi a delitti di violenza domestica e di genere, prevedendo, attraverso l'inserimento nel codice di rito, del nuovo articolo 362-bis del codice di procedura penale, che il pubblico ministero debba richiedere l'applicazione della misura entro trenta giorni dall'iscrizione della persona nel registro delle notizie di reato e il giudice debba pronunciarsi sulla richiesta nei venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

L'articolo 8 modifica l'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale, imponendo al procuratore generale presso la Corte di appello l'obbligo di acquisire, trimestralmente, dalle procure della repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui al nuovo articolo 362-bis del codice di procedura penale e di inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale

L'articolo 9 innalza la pena prevista relativa alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, e ne estende la disciplina penalistica anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile.

L'articolo 10 introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo (articolo 382-bis) al fine di consentire l'arresto in flagranza differita nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori.

L'articolo 11 aggiunge cinque ulteriori commi (dal comma 2-bis al comma 2-sexies) all'articolo 384-bis del codice di procedura penale, il quale disciplina la misura precautelare dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare. Prevede, in particolare, che, fermo quanto disposto in tema di fermo dell'indiziato, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di una serie di delitti di violenza di genere e domestica, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa, e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice. Entro quarantotto ore dall'esecuzione del decreto con il quale è stato disposto l'allontanamento urgente il pubblico minisero ne richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari - competente in relazione al luogo nel quale il provvedimento di allontanamento d'urgenza è stato eseguito - il quale entro le successive quarantotto ore deve fissare l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore.

L'articolo 12 interviene in materia di misure cautelari e, in particolare, di prescrizione del braccialetto elettronico, fra le altre, imponendo alla polizia giudiziaria il previo accertamento della fattibilità tecnica dell'utilizzo «dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo» ove il giudice ne abbia prescritto l'applicazione congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari e, prevedendo l'applicazione della misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari ovvero con le misure coercitive di cui agli articoli 282-bis (obbligo di allontanamento dalla casa familiare) o 282-ter (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

L'articolo 13 introduce alcune deroghe alla disciplina vigente in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive, nonché modifiche alla normativa in tema di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in misura coercitiva.

L'articolo 14 interviene in materia di informazioni da rendere alla persona offesa dal reato, estendendo l'obbligatorietà dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere a tutti i provvedimenti de libertate inerenti l'autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato.

L'articolo 15 reca modifiche al regime della concessione della sospensione condizionale della pena, prevista dal quinto comma dell'articolo 165 del codice penale disponendo che: ai fini della sospensione condizionale della pena non è sufficiente la mera partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, ai percorsi di recupero, ma occorre che tali percorsi siano superati con esito favorevole; l'accertamento della partecipazione e del superamento del percorso, così come la valutazione del medesimo, sono demandati al giudice; il provvedimento che determina il venir meno delle misure cautelari precedentemente disposte, a seguito della sospensione condizionale della pena, deve essere immediatamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza affinché valuti se richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione.

L'articolo 16 modifica la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti, di cui all'articolo 13 della legge n. 122 del 2016.

L'articolo 17 introduce e disciplina la possibilità di corrispondere in favore della vittima di taluni reati, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisionale, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà in via definitiva. La somma è corrisposta, su richiesta, alle vittime, o agli aventi diritto, che vengano a trovarsi in stato di bisogno in conseguenza dei reati medesimi. La disposizione fa riferimento ai delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima o deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

L'articolo 18 dispone che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (e quindi entro il 9 giugno 2024), il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità adottino un decreto interministeriale che disciplini le modalità per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica. Il Ministro della giustizia e l'Autorità politica delegata per le pari opportunità devono inoltre provvedere all'emanazione di Linee Guida per l'attività di tali enti ed associazioni.

L'articolo 19 reca infine la clausola di invarianza finanziaria, in virtù della quale dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.