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Legge n. 25 del 2024 - Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.

La legge legge in titolo interviene in merito ai fenomeni di violenza esercitata dagli studenti, ma anche dai loro famigliari, nei confronti del personale della scuola.
A tal fine, la legge opera su due piani:
- da un lato, reca disposizioni sia a livello di monitoraggio e studio, istituendo l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico (art. 1), sia a livello di informazione e sensibilizzazione, prevedendo apposite iniziative di comunicazione istituzionale da parte del Ministero dell'istruzione e del merito (art. 2), e introducendo la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico (art. 3);
- dall'altro lato, sul versante penalistico-sanzionatorio introduce un'aggravante comune (art. 4) e modifica le fattispecie di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) e di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) (artt. 5 e 6), configurando specifiche aggravanti di pena qualora il fatto sia commesso in danno di dirigenti scolastici o personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

Più nel dettaglio l'articolo 4 modifica l'art. 61 c.p. (Circostanze aggravanti comuni) al fine di inserire (n. 11-novies) un'ulteriore circostanza aggravante comune consistente nell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico od ausiliario della scuola. L'articolo 5 modifica l'art. 336 c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) introducendo - con riguardo alla suddetta fattispecie di reato - una circostanza aggravante a effetto speciale, per la quale la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola. Analoga circostanza aggravante ad effetto speciale è introdotta dall'articolo 6 nell'art. 341-bis c.p. con riguardo al reato di oltraggio a pubblico ufficiale.