Libertà d'espressione - Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam., 15 ottobre 2015, Perinçek, con nota di C. Leotta

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La libertà di espressione è protetta dall’art. 10 CEDU, il cui par. 2 ne ammette talune limitazioni, se “necessarie in una società democratica”, per conseguire una serie di obiettivi, tra cui la tutela degli altrui diritti.


Tra gli altrui diritti è compreso il diritto delle vittime di un genocidio e dei loro discendenti a vedersi tutelati da affermazioni negazioniste che offendono la dignità sia degli antenati sia dei membri attuali del gruppo, protetta dall’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare).


La misura penalistica di limitazione del pensiero negazionista del genocidio armeno non è necessaria in una società democratica, a meno che non istighi alla violenza, all’odio e all’intolleranza.