Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

MAE - Cass., Sez. VI, 20 ottobre 2017 (c.c.17 ottobre 2017), Sandu

La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui: "In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna sia fondata su di una sentenza definitiva di condanna, non è necessario che questa contenga l'attestazione di irrevocabilità, essendo sufficiente che nel mandato se ne dia conto, come si evince dall'art. 6, comma primo, lett. c) I. 22 aprile 2005 n. 69". Inoltro ha stabilito che: "qualora lo Stato membro destinatario della richiesta di consegna - che vi è tenuto poiché il principio di reciproco affidamento, che è alla base della normativa in tema di m.a.e., presuppone che tutti gli Stati membri rispettino i diritti fondamentali riconosciuti dall'Unione - accerti, sulla base di "elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati" in ordine alle condizioni di detenzione in essere nello Stato emittente, l'esistenza di "un rischio concreto" di trattamento inumano o degradante dei detenuti, avente carattere strutturale o comunque generalizzato, quandanche limitato a gruppi di persone o a specifici centri di detenzione, esso è tenuto - proprio in virtù del richiamato obbligo di rispetto dei diritti fondamentali facente carico a tutti gli Stati membri ed al pure ricordato principio di affidamento reciproco - a segnalare la circostanza allo Stato richiedente, che, in forza dei medesimi principi, dovrà provvedere "entro un tempo ragionevole" all'eliminazione delle condizioni che hanno determinato l'insorgere del rischio anzidetto, in tal modo venendo contestualmente salvaguardata la possibilità di realizzazione della sollecitata consegna, che sarà effettuata alla stregua delle informazioni ricevute.

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