Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Misure Cautelari - Cass., Sez. V, 11 maggio 2019 (cc. 22 gennaio 2019), Giacoppo

Corte di cassazione

In tema di riesame cautelare, il Tribunale della Libertà non può dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di riesame proposta personalmente dall'indagato solo perché successiva a quella analoga già depositata dal suo difensore, in ragione sia del disposto dell'art. 309 cod. proc. pen. che, ai commi 1, 2 e 3, prevede espressamente la possibilità di adire il Tribunale della Libertà da parte di entrambi, con termini di decorrenza differenziati, nonché alla luce del superamento della logica dell'unicità dell'impugnazione.