Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Misure di prevenzione - Cass., Sez. I, 28 novembre 2017 (c.c. 15 giugno 2017), Gargano ed altro

Il procedimento finalizzato all’applicazione delle misure di prevenzione presenta autonomia per struttura, caratteri e finalità rispetto a qualsiasi precedente e diverso giudizio, persino rispetto a quello penale di cognizione: non può, quindi, in esso invocarsi l’applicazione delle disposizioni dettate per il processo penale dagli artt. 238 bis e 648 c.p.p.. Ne consegue che le sentenze pronunciate dai giudici tributari e le determinazioni assunte nel procedimento amministrativo in merito ad operazioni commerciali, attestate da documenti contabili di cui in tesi accusatoria si assume la non rispondenza al vero, non contengono accertamenti di fatto vincolanti per la decisione riguardante l’applicazione di misure di prevenzione reali e la formulazione del giudizio di sproporzione tra redditi dichiarati ed attività svolte e valore dei beni acquisiti dal proposto, ma, se prodotte dalle parti nel relativo procedimento, sono soggette al libero apprezzamento.

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