Ne bis in idem/Reati tributari - Trib. Torino, Sez. V, 27 ottobre 2014, Burzio

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Fonte immagine: www.tribunale.torino.giustizia.it


Con la ordinanza qui segnalata il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la seguente questione interpretativa pregiudiziale ex art. 267 TFUE:


“se ai sensi degli artt. 4 Prot. n. 7 CEDU e 50 CDFUE, sia conforme al diritto comunitario la disposizione di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 nella parte in cui consente di procedere alla valutazione della responsabilità penale di un soggetto il quale, per lo stesso fatto (omissione versamento delle ritenute) sia già stato destinatario della sanzione amministrativa irrevocabile di cui all’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 (con l’applicazione di una sovrattassa)”.


La questione investe essenzialmente due profili, uno necessario ed uno eventuale: in primis, quello della “natura” penale o meno della sanzione amministrativa di cui all’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 che prevede una sopratassa del 30% dell’importo non versato ed, in secondo luogo, in caso di risposta positiva al primo quesito, quello della sussistenza o meno della violazione del divieto di ne bis in idem, qualora per lo stesso fatto l’imputato sia stato tratto in giudizio avanti al giudice penale.


Si tratta, in effetti, di verificare la compatibilità dell’art. 10-bis rispetto al diritto comunitario come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.


Nell’adire la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il giudice del rinvio ha evidenziato:


1) che, alla stregua delle pronunce delle Corti di Strasburgo e di Lussemburgo, sembra difficile non ritenere che la sanzione di cui all’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, per sua natura ed afflittività, non abbia anch’essa natura penale;


2) che il comportamento illecito tenuto dall’imputato è il medesimo, avendo ad oggetto la stessa condotta omissiva (mancato versamento all'Erario) rivolta sul medesimo oggetto materiale (le ritenute), e pertanto il medesimo disvalore punito dall’ordinamento, indipendentemente dalle differenze dell'ammontare e dei termini di riferimento, non ravvisandosi una sostanziale differenza di condotta fra l'omesso versamento del tutto e la somma degli omessi versamenti delle porzioni del tutto.