Nessun diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti di riconoscimento di sentenze di condanna straniere - Corte giustizia UE, Sez. V, 9 giugno 2016, C-25/15, Balogh

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La Corte di giustizia dell'Unione europea, in sede di rinvio pregiudiziale, ha stabilito che la Direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali non si applica ai procedimenti nazionali di riconoscimento di decisioni giudiziarie definitive emesse da altri Stati membri (ciò perchè dalla lettera dell’art. 1, par. 2, della Direttiva risulta che il diritto in questione si applica dal momento in cui l'individuo è messo a conoscenza di essere indagato o imputato per un reato fino alla conclusione del medesimo procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che accerti se quella persona abbia commesso il reato, incluse le eventuali fasi di irrogazione della pena e di esaurimento delle relative istanze).


Nell'occasione, inoltre, i giudici di Lussemburgo hanno specificato che la Decisione quadro 2009/315/GAI relativa all’organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, nonché la Decisione 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315, ostano all’attuazione di normative nazionali che prevedano i suddetti procedimenti di riconoscimento di decisioni giudiziarie definitive emesse da altri Stati membri (in quanto tali procedimenti si pongono in contrasto con il principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie nelle materie penali di cui all’art. 82, par. 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea).


F.R.