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Processo penale: lo schema di decreto legislativo correttivo (Atto del Governo n. 102)

L'Atto del Governo n. 102, sul quale le Commissioni giustizia di Senato e Camera sono chiamate - entro il 5 febbraio a rendere parere, reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia).
Passando al merito del provvedimento, l’articolo 1 apporta alcune modifiche al codice penale in materia di procedibilità per alcune fattispecie di reato.
L’articolo 2 (composto da un unico comma e da diverse lettere) reca numerose modifiche al codice di procedura penale, alcune di carattere formale, altre di natura sostanziale. Fra le tante modifiche si segnala una complessiva rivisitazione del procedimento che caratterizza la fase in cui il PM non ha esercitato l’azione penale ai sensi dell’art. 407-bis (formulando l’imputazione o richiedendo il rinvio a giudizio) né richiesto l’archiviazione.
L’articolo 3 apporta invece modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
L’articolo 4 modifica l’articolo 12-ter, della legge n. 283 del 1962, in tema di contravvenzioni alimentari. L’articolo 5 modifica l’articolo 58 della legge n. 689 del 1981, prevedendo che le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell’imputato, espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
L’articolo 6 dello schema modifica invece il decreto legislativo n. 274 del 2000, il quale disciplina la competenza penale del giudice di pace, apportando modifiche di coordinamento.
L’articolo 7 interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
L’articolo 8 modifica invece l’articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
L’articolo 9 reca disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità con riguardo al reato di danneggiamento (art. 635 c.p.). L’articolo 10 reca disposizioni transitorie in materia di presentazione dell’atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello.
L’articolo 11 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.