Reati informatici - Trib. Rimini (Giudice M. Bianchi), 5 ottobre 2017

Corte d'app

In tema di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.), il requisito di antigiuridicità speciale della fattispecie espresso dall'avverbio "abusivamente" non può essere riduttivamente interpretato con riferimento al solo scopo emulativo del soggetto agente, ma deve essere inteso come il superamento, da parte di un soggetto pur eventualmente abilitato ad entrare in un sistema informatico o telematico, dei limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso.

In tema di tutela del diritto d'autore, il reato di cui all'art. 171, co. 1, lett. a-bis, L. n. 633/1941, consistente nella messa disposizione del pubblico, mediante immissione in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa, sussiste solo con riferimento a raffigurazioni che, per il loro contenuto artistico, non si risolvano in mere ed asettiche riproduzioni di immagini, e non ricorre in relazione ad opere dell'ingegno che fossero già state diffuse in rete, e dunque divulgate, in un momento antecedente alla condotta del soggetto agente.


In tema di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.), il requisito di condotta espresso dall'avverbio "fraudolentemente" sottende l'impiego, da parte del soggetto agente, di strumenti idonei a celare ai comunicanti la propria abusiva intromissione (nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la sussistenza della condotta fraudolenta, posto che l'imputato non aveva posto in essere alcuno stratagemma volto a celare la propria identità)