Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale - Cass., Sez. I, 12 giugno 2017 (ud. 3 maggio 2017), H, con nota di G. Cappelletti

Se la prova dichiarativa conduce ad un’affermazione di colpevolezza, la sua valutazione non può che passare per l’ascolto diretto della fonte. L’obbligo di rinnovazione dibattimentale è ormai codificato per ribaltare l’assoluzione di primo grado, ma il suo raggio di azione è tuttora in espansione. La pronuncia in commento estende l’operatività dell’obbligo all’ipotesi di reformatio in peius parziale, nell’ottica di un giudizio di appello rispettoso dei canoni del giusto processo. If the declaratory test leads to a statement of guilt, its assessment can only pass through direct listening to the source of proof. The obligation to renewal the evidentiary trial is now codified to overturn the acquittal of the first degree, but its range of action is still expanding. The pronunciation in the commentary extends the operability of the obligation in case of an only partial reformation in peius, in order to a judgment of appeal respectful of the canons of the due process.

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