Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Rinnovazione istruttoria - Cass., Sez. II, 12 settembre 2017 (ud. 20 giugno 2017), Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza con rinvio, stabilendo che il giudice del rinvio dovrà rivalutare totalmente il compendio probatorio facendo applicazione corretta delle regole, della logica e, in caso di decisione difforme da quella del primo giudice, facendo applicazione, altresì, dei principi di diritto in tema di motivazione rafforzata, nonché del principio di diritto secondo cui: l'art. 603, co. 3, c.p.p. in applicazione dell'art. 6 CEDU deve essere interpretato nel senso che il giudice di appello per pronunciare sentenza di assoluzione in riforma della condanna del primo giudice deve preliminarmente rinnovare la prova testimoniale della persona offesa, allorché, costituendo prova decisiva, intenda valutarne diversamente la attendibilità, a meno che tale prova risulti travisata per omissione, invenzione o falsificazione.

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