Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Rinnovazione istruttoria - Cass., Sez. VI, 21 maggio 2015 (ud. 5 marzo 2015), Casamonica ed altri, con nota di I. Pardo

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Il principio secondo il quale può addivenirsi a declaratoria di responsabilità soltanto ove l’imputato risulti colpevole al di la di ogni ragionevole dubbio implica, come requisito basilare, che alle modalità di raccolta e di assunzione della prova, da parte degli inquirenti, siano del tutto estranei dati obiettivi dai quali possa inferirsi la concreta possibilità dell’esistenza di anomalie o di irregolarità del procedimento acquisitivo degli elementi probatori sui quali dovrà fondarsi la decisione del giudice, esperito dagli organi procedenti, o, comun- que, di circostanze che possano, in qualche modo, inficiare l’affidabilità del risultato di prova. La regola di giudizio dell’“al di là di ogni ragionevole dubbio” postula pertanto che il materiale probatorio a fondamento della decisione sia del tutto esente da ombre inerenti a possibili inquinamenti. I risultati dell’indagine giudiziale possono infatti considerarsi affidabili solo nella misura in cui siano state osservate le regole preposte ai modi di produzione della verità procedimentale.