Giudizio abbreviato/Poteri istruttori del giudice - Trib. Reggio Calabria, G.u.p., 2 ottobre 2015, F.

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Si segnala ai lettori una recentissima pronuncia del G.u.p. di Reggio Calabria, in tema di integrazione probatoria officiosa, conseguente alla richiesta dell’imputato di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato ex art. 438 c.p.p.


Nel caso di specie, la difesa ha sollevato, in ben quattro diverse eccezioni, i motivi per i quali la richiesta del pm di integrare la piattaforma probatoria in un momento successivo all’instaurazione del rito abbreviato costituirebbe un vulnus dei fondamentali diritti difensivi, oltre che una violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost., e 6, § 3, lett. d), CEDU. Tuttavia, il G.u.p., ha ritenuto infondate tali eccezioni, e pertanto ha ammesso le integrazioni istruttorie richieste dalla pubblica accusa. A sostegno di tale decisione, è stata richiamata una vasta giurisprudenza in materia, concludendo che non si configurerebbe alcuna violazione dei diritti difensivi dal momento che l’imputato stesso, con la richiesta di giudizio abbreviato, accetterebbe la possibilità di vedersi mutare il quadro probatorio iniziale e che tale ipotesi sarebbe perfettamente conforme al dato costituzionale e ai parametri CEDU, poiché egli godrebbe in ogni caso di un trattamento sanzionatorio privilegiato. All’imputato, sarebbe esclusa, inoltre, la possibilità di ritrattare la scelta operata per il rito speciale, giacché tale opzione sarebbe consentita solo laddove intervenga una nova contestazione ex art. 516 c.p.p. (sul punto si cfr. in questa Rivista Corte cost., n. 273 del 2014, con osservazioni a prima lettura di M. PETRINI e nota di F.S. CASSIBBA). Ad ulteriore conferma, viene richiamata una recente giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., Sez. IV, 20 maggio 2015, n. 34702), la quale statuisce che «il giudizio abbreviato non presuppone più come condizione di ammissibilità la definizione del processo allo stato degli atti […] per questa ragione, la scelta unilaterale dell’imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell’ordinanza ammissiva del rito». Pertanto l’interesse dell’imputato a vedersi giudicato in base a un compendio probatorio non completo soccomberebbe rispetto all’interesse dello Stato alla ricerca della verità.