Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Intercettazioni - Cass., Sez. VI, 4 luglio 2016 (c.c. 3 maggio 2016), Marino

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La Suprema Corte di cassazione intervenuta nuovamente sul tema delle intercettazioni ha stabilito che: non è rilevante  il coinvolgimento nell'attività di captazione di soggetti non indagati: va infatti, osservato che il presupposto dell'attività di intercettazione è costituito non dall'esistenza di indizi a carico di taluno bensì dalla sussistenza di indizi di un determinato reato, in relazione al quale sia indispensabile o, nel caso di delitti di criminalità organizzata, necessario sottoporre determinati colloqui a captazione. Infatti, la legittimità del provvedimento avrebbe dovuto essere misurata attraverso il riscontro della concreta pertinenza dei successivi provvedimenti di proroga, in quanto incentrati sulla specifica necessità di continuare ad utilizzare quel determinato mezzo di ricerca della prova con riguardo a soggetti dai cui colloqui potessero trarsi elementi idonei suffragare l'esistenza del sodalizio mafioso.