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L. 28 luglio 2016, n. 153- Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione di convenzioni internazionali in materia (GU 9.8.2016)

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La legge reca la ratifica di cinque diversi atti internazionali, tutti volti a prevenire e contrastare il terrorismo.
Gli atti internazionali di cui è autorizzata la ratifica sono i seguenti:
la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio
2005;
il relativo protocollo addizionale, fatto a Riga il 22 ottobre 2015;
la Convenzione ONU per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York 14 il settembre
2005;
il Protocollo di emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a
Strasburgo il 15 maggio 2003;
la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei
proventi di reato, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.
Con finalità di adeguamento del nostro ordinamento interno, la legge inserisce nel codice penale
tre nuovi delitti: finanziamento di condotte con finalità di terrorismo; sottrazione di beni o denaro sottoposti a
sequestro; atti di terrorismo nucleare.