Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Riesame/Motivazione Cass., Sez. II, 18 marzo 2016 (c.c. 2 febbraio 2016), Di Pietro ed altri

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La Suprema Corte di cassazione ha stabilito che: in materia di misure cautelari, l'art. 27 c.p.p. impone al giudice competente (ossia "naturale e precostituito per legge") di esprimersi - nel termine di venti giorni dopo la pronuncia del giudice dichiaratosi incompetente - in maniera autonoma su tutti i presupposti per l'adozione del titolo restrittivo, ma consente allo stesso di motivare facendo rinvio alle valutazioni già espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per la adozione del titolo restrittivo; nulla impedisce, infatti, al giudice competente di motivare "per relationem" con riferimento alla ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente, sempre che non sia mutata la contestazione in diritto o la rappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del p.m. Di contro non trovano operatività le modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015 all'art. 292 c.p.p, in punto di autonoma valutazione.