Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Sequestro preventivo - Cass., Sez. un., 5 marzo 2014 (c.c. 30 gennaio 2014), Gubert, con nota di F. Vitale e di D. Fondaroli

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Le Sezioni unite della Cassazione rendono note le motivazioni sul caso Gubert in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca.


Chiamata a pronunciarsi sulla questione, oggetto di contrasto giurisprudenziale, "se sia possibile o meno disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente nei confronti di beni di una persona giuridica per le violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante o da altro organo", la massima composizione ha stabilito più principi di diritto.


In particolare:


- "è consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica"


- "non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio"


- "non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estraneo al reato"


- "la impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato".


In proposito, già le osservazioni a prima lettura di M. T. TRAPASSO.