Pubblicato in: Giurisprudenza di legittimità

Termini - Cass., Sez. un., 18 settembre 2017 (ud. 20 luglio 2017), D'arcangelo, con nota di A. Remelli

Corte di cassazione

Anche a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni stabilita dal D.L. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, i termini per la redazione della sentenza non sono soggetti alla sospensione del periodo feriale.